IL SETTORE UNIVERSITARIO SVIZZERO

NUOVA LEGGE FEDERALE SULLA PROMOZIONE DEL SETTORE UNIVERSITARIO SVIZZERO LPSU del 1 gennaio 2015

Nel sistema giuridico svizzero di principio non è richiesta preventiva autorizzazione per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio universitari.
L’attività di formazione universitaria non è soggetta ad autorizzazione, ed è quindi libera; si tratta anzi di una libertà costituzionale del cittadino garantita dagli articoli 20 e 27 della Costituzione federale (libertà della scienza e libertà economica).
Non esiste il valore legale dei titoli accademici (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina), un’istituzione puo’ decidere volontariamente di sottoporsi all’accreditamento, certificazione di qualità facoltativa. Istituzioni universitarie private, anche se non accreditate, possono quindi rilasciare titoli di studio universitari.
In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni, salvo i politecnici federali e altre scuole universitarie federali (SUP scuole universitarie professionali ) direttamente regolate e controllate dal Governo federale, esiste però anche una rilevante presenza di università private. In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento facoltative (certificazione di qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata.
A livello nazionale svizzero una Agenzia nazionale di accreditamento, accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private e/o loro singoli cicli di studio , cioè concede loro un marchio di qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o validità legale dei titoli conferiti, allo scadere del periodo transitorio di 8 anni dall’entrata in vigore della legge federale l’accreditamento darà diritto all’uso della denominazione università, durante questo periodo rimarrà applicabile la normativa precedente, che nella maggioranza dei Cantoni consente l’uso della denominazione università liberamente. Successivamente saranno comunque liberamente usabili denominazioni come ateneo, accademia, scuola universitaria ecc.
Di conseguenza per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera: per le professioni non regolamentate (ad esempio management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti; ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Per l’equivalenza dei titoli in Europa le università si basano sulle norme nazionali e internazionali ( Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa).